MOZIONE: “ATO RIFIUTI TOSCANA SUD-SEI TOSCANA-Richiesta di Annullamento della procedura della gara espletata per l’assegnazione del servizio e conseguente caducazione del vincolo negoziale.”

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Premesso

  • che in data 27/03/2013 Ato rifiuti Toscana Sud sottoscriveva con SEI Toscana S.C.A.R.L. (oggi SEI Toscana S.r.l.) il contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata di ambito;

 

  • che detta sottoscrizione seguiva l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica avviata con Bando di gara per l’affidamento del servizio approvato da direttore con determina n. 55 del 5/07/2010 e poi inviato per la pubblicazione agli uffici della GUUE in data 7/06/2010 e pubblicato sulla GURI n. 80 , V serie speciale, del 14/07/2010

 

  • che in data 19/07/2011 si svolgeva la seduta di prequalifica

 

  • che in data 2/12/2011 veniva trasmessa la lettera di invito alla procedura ai concorrenti prequalificati

 

  • che, secondo quanto è dato leggere nella delibera assembleare ATORIFIUTI n. 2 del 14/03/2013, la commissione di gara, insediatasi in data 27/06/2012, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, all’esito della quale risultava aggiudicatario provvisorio il costituito raggruppamento temporaneo di imprese con Siena Ambiente S.p.a. mandataria;

 

  • che con determina del Direttore Generale n.3 del 22/10/2012 veniva emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti del predetto raggruppamento temporaneo di imprese;

 

  • che a seguito di varie richieste di accesso agli atti presentate all’ATO si poteva esaminare il Bando di gara con i documenti ad esso allegati e il Contratto sottoscritto con SEI TOSCANA;

 

– che dal detto esame sono emerse alcune forti criticità che legittimano l’annullamento, in via di autotutela, degli atti della procedura amministrativa, con conseguente caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato; Il bando di gara per l’affidamento del servizio conteneva infatti previsioni tali da ingenerare un notevole disincentivo alla partecipazione per gli operatori del settore pregiudicando così radicalmente le finalità proprie di una gara pubblica come provato dal fatto che, in manifesta difformità da quanto enunciato nella delibera ATORIFIUTI n. 2 di approvazione del contratto dove si parla di “offerte pervenute”, quella del raggruppamento poi risultato vincitore risulta essere stata l’unica offerta presentata.

Queste, tra le molte, le previsioni che si ritengono principalmente responsabili dell’esito della gara:

– a pag. 12 era stabilito che:” l’aggiudicatario avrà l’obbligo di corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA non riscossi ed il cui ammontare sarà dettagliato nella Documentazione a disposizione dei concorrenti prequalificati. Tale componente avrà comunque un valore almeno pari a euro 10.500.000,00 (Euro diecimilionicinquecentomila)”;

L’imposizione di un pagamento di così rilevante importo (da eseguirsi, verosimilmente, al momento dell’aggiudicazione), era vincolante e dunque disincentivante per tutti gli eventuali concorrenti meno che per i precedenti gestori;

– a pag. 7 sotto la voce “Durata dell’affidamento” era previsto che:” il servizio oggetto della presente procedura avrà durata non inferiore a 15 nè superiore a 25 anni”.

la mancanza di un dato preciso sulla durata del contratto ha amplificato l’incertezza sulle possibilità di ammortamento della somma di 10.5000,000 di che sopra;

– a pag. 10 nell’ambito dei requisiti tecnico organizzativi era richiesto al concorrente di avere in gestione uno o più impianti di termovalorizzazione di cui almeno uno con una capacità di trattamento autorizzato almeno pari a 40.000 ton/anno;

la richiesta di gestione attuale di un impianto di termovalorizzazione come requisito tecnico organizzativo ha inopportunamente escluso dalla gara tutti quegli operatori che, pur avendo maturato anni di esperienza per precedenti gestioni di impianti del genere, ne erano sprovvisti al momento del bando;

 

  • che detta richiesta appare ulteriormente singolare se si considera che, alla data di emanazione del bando e di esecuzione della gara, ATO aveva già formalmente deciso escludere dal servizio di Gestione Integrata dei rifiuti oggetto della gara, gli impianti di trattamento, selezione, valorizzazione e incenerimento per I quali aveva in essere di contratti di Servizio ad HOC.

 

  • che la decisione di escludere i cd “Impianti fuori perimetro” dalla gara per la selezione del Gestore Unico era stata infatti assunta con delibera del CdA n. 44 e 46 del 18/09/2009 e ratificata con Delibera dell’Assemblea n. 9 del 29/10/2009 mentre nella Delibera del CdA n. 13 del 24/03/2011, con cui era stato approvato il testo base delle modifiche da apportare alle convenzioni, si trovano elencati tutti gli impianti interessati tra cui I due termovalorizzatori di Poggibonsi e Arezzo;

 

– che il contratto sottoscritto con SEI TOSCANA ed approvato dall’ATO SUD  contiene previsioni che, rispetto allo schema di contratto approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 126 co. 6 l.r. 61/07 (uno schema ben fatto che non necessitava di molte integrazioni) vanno ben oltre le limitate modifiche determinando una considerevole alterazione della struttura e della sostanza del contratto (basti considerare che lo schema di contratto era formulato in 27 pagine mentre quello adottato dall’ATO dopo l’aggiudicazione è di 77 pagine al netto delle premesse).

A tal riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si rileva che:

  1. a) nello schema di contratto approvato dalla Giunta Regionale (art. 13 co. 8) i ricavati dalla vendita di materie prime seconde … sono acquisite dal Gestore e la comunità ne tiene conto riducendo la tariffa di riferimento di un ammontare corrispondente mentre nel contratto sottoscritto con SEI TOSCANA è previsto che (art. 58 co. 5) il Gestore ha inoltre (oltre cioè al corrispettivo) diritto a percepire gli altri ricavi (sono elencati a titolo esemplificativo quelli derivanti da vendita di energia i proventi derivanti dalla gestione di rifiuti speciali ma vi rientrano ovviamente anche quelli derivanti dalla vendita delle materie prime seconde e quelli derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili come stabilità dall’art. 26 co. 1)

 

Di estremo rilievo è il fatto che le previsioni contenute nello schema di contratto predisposto dalla Regione sono conformi al DPR 158/99, che è il Regolamento con il quale si stabiliscono le regole analitiche per il calcolo della tariffa, tal che le modifiche introdotte dal Contratto sottoscritto si presentano doppiamente illegittime perchè non solo modificano le condizioni di gara rispetto alle quali gli operatori del settore hanno formulato le offerte o hanno deciso di non partecipare alla gara ma si pongono anche in aperto e molteplice conflitto con la normativa nazionale vigente in materia;

  1. b) all’art. 12 co. 4 del contratto sottoscritto con SEI Toscana è stata inserita ex novo una previsione assolutamente e manifestamente sfavorevole per l’Autorità di Ambito in virtù della quale la stessa autorità in caso di cessazione per qualsivoglia motivo (e dunque anche nel caso di RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL GESTORE!!!) si impegna a corrispondere ovvero a far corrispondere al Gestore Subentrante l’indennizzo che sarà comprensivo dei crediti che dovesse vantare il Gestore nei confronti dell’autorità… della quota corrispondente al Valore contabile netto degli investimenti effettuati dal gestore, della quota corrispondente ai valori delle anticipazioni effettuati per il subentro alle precedenti gestioni relativamente ai crediti TIA… Che il co. 5 di detto articolo aggiunge anche che l’indennizzo non potrà essere oggetto di alcuna compensazione con altri crediti indennizzi o rimborsi eventualmente vantati dall’autorità ed il suo pagamento costituirà conditio sine qua non per l’efficacia del trasferimento del servizio al gestore subentrante ovvero per l’efficacia dell’interruzione del rapporto
  2. nell’art. 68 rubricato Risoluzione del Contratto non solo sono contenute previsioni che dovrebbero rappresentare clausole risolutive espresse condizioni cioè al verificarsi delle quali il contratto si risolve di diritto, ma che invece sono del tutto inattuabili (sintomatica è la previsione del co. 2 che prevede la risoluzione di diritto per danni ambientali in forza di una ipotesi dai contorni talmente generici e fumosi) ma introducono una procedura di sanatoria dell’inadempimento che, oltre a non trovare riscontro nello schema approvato dalla Giunta regionale (art. 30), si presenta giuridicamente del tutto anomala perchè si pone in correlazione ad ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto che, come tali, determinano l’automatico scioglimento del vincolo negoziale al verificarsi degli inadempimenti posti in essere dal gestore;

 

che ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di pubblico interesse entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall’organo che lo ha emanato;

 

che secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato “l’Amministrazione ha il potere di annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza e in virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto l’annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato

 

che nel caso di specie sussistono adeguate esigenze di interesse pubblico atteso l’evidente pregiudizio che la collettività è destinata a subire in virtù di un contratto che, oltre a presentare rilevanti profili di illegittimità, comporta un considerevole incremento di costi per l’espletamento del servizio rispetto allo schema di contratto regionale ad al DPR 158/99

 

Appreso che

 

In data 09/11/2016 il direttore generale dell’Ato Toscana Sud è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di turbativa d’asta. Conteporaneamente sono stati interdetti dalla professione l’avvocato che ha predisposto il bando di gara, l’amministratore delegato di Sei Toscana e l’amministratore Delegato di Siena Ambiente, società capofila di Sei Toscana.

Tutto ciò considerato

 

 

 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

 

affinché si attivino, insieme ad altri comuni delle provincie di Grosseto Siena ed Arezzo, per chiedere all’Autorità per il servizio di Gestione integrata ATO RIFIUTI TOSCANA SUD la convocazione dell’assemblea ex art. 7 dello Statuto e deliberare l’annullamento della procedura di gara espletata per l’assegnazione del servizio e conseguente caducazione del vincolo negoziale.

 

Casole d’Elsa, 28.11.2016

 

 

Tamara Tognetti

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